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Disposizioni M.A.D.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 112 del 06/05/2022, nella fattispecie art 13, comma 23. “in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che NON SIA INSERITO IN ALCUNA GRADUATORIA DELLA STESSA O DI ALTRA PROVINCIA, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto, o, in subordine, che lo stanno conseguendo”;
  • VISTA la Nota Ministero dell’istruzione prot. n. 28597 del 29/07/2022 “Anno scolastico 2022-2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – Trasmissione DM n. 188 del 21/07/2022”, nella fattispecie, punto 2 delle citate Indicazioni: CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO: [...] “in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza;
  • CONSIDERATA pertanto la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto proprie e delle scuole viciniore, di dover provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale che si è reso disponibile;
  • CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute;
  • CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto costituzionale all’istruzione e dunque di rispondere efficacemente in termini di pubblico servizio;
  • CONSIDERATA la necessità di continuare a supportare gli alunni nel ritorno alla “normalità” dopo l’emergenza pandemica, con particolare riguardo gli alunni con BES, per contenere il rischio di insuccesso scolastico e di dispersione attraverso azionidi recupero/consolidamento delle competenze disciplinari di base nel corso dell’intero anno scolastico, già intraprese dai Consigli di Classe;
  • CONSIDERATA la necessità di garantire il benessere psico-fisico degli alunni compromesso dalla situazione emergenziale da Covid-19, anche attraverso la continuità/stabilità delle relazioni alunni- docenti, la prosecuzione della progettualità didattico-educativa personalizzata e individualizzata e la permanenza di punti di riferimento noti e familiari;

DISPONE

  • di accettare ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito www.mad.ictettifrancesi.edu.it, riportati in calce alla pagina e nel menù principale nel periodo compreso tra l’1 Settembre e il 30 Giugno.
  • Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
  • Le MAD avranno validità per il solo anno scolastico dichiarato all’atto della presentazione e saranno cancellate dal sistema il 10 agosto di ogni anno.
  • Durante i mesi di luglio e fino al 31 agosto l'area MAD del sito non sarà attiva pertanto non sarà possibile inoltrare le domande.
  • Gli aspiranti devono dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 SPECIFICAMENTE:
    • a) i titoli di accesso e/o le classi di concorso (ossia i codici identificativi che permettono di individuare chiaramente quale materia è possibile insegnare, per es. per la classe di concorso A028 – Matematica Scuola Secondaria di I° grado, titolo di accesso LS 6- Biologia, con esami specifici sostenuti nel piano di studi universitario previsti o, ancora, se studente universitario, indicare CFU) per i quali ci si candida con relativi titoli posseduti;
    • b) di non essere inclusi in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia;

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti.

I titoli di accesso all'insegnamento consistono in:

  • Per la scuola dell'Infanzia e primaria:
    • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - art.6, L. 169/2008).
    • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento).
  • Per la scuola secondaria di I e II grado:
    • Laurea di Vecchio Ordinamento DPR 19/2016,Tabella A
    • Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento DPR 19/2016, Tabella A.
    • Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016, Tabella A.
    • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico pratici) DPR 19/2016, Tabella B.

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